POR FESR Regione Veneto

Contributi per l’efficientamento energetico delle piccole e medie imprese

POR FESR 2014-2020 Regione Veneto – Azione 4.2.1.
Contributi finalizzati all’efficientamento energetico delle piccole e medie imprese

SPESE FINANZIATE Macchinari, impianti, attrezzature, lavori edili e di impiantistica, diagnosi energetiche, certificazioni energetiche
BENEFICIARI PMI
TIPO DI AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto
SCADENZA 10/10/2021

PRESENTAZIONE

La Regione del Veneto mette a disposizione 13 milioni di euro per incentivare le imprese alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti tramite il monitoraggio continuo dei flussi energetici e l’elaborazione delle buone prassi aziendali, l’installazione di impianti ad alta efficienza, di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi, nonché l’utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, la cogenerazione industriale, gli interventi di efficientamento energetico di immobili produttivi e la realizzazione di audit energetici

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI) della Regione Veneto.  Ciascuna impresa deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere regolarmente iscritte come “Attiva” al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, da più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda;
  • esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario tra quelli individuati dal bando; al fine di verificare l’appartenenza dell’impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell’unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l’intervento, rilevato dalla visura camerale;
  • avere l’unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto in Veneto. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale.

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, l’impresa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, deve aver completato la Fase 1 prevista dal bando finalizzata a:

  • individuare i consumi energetici, espressi in kWh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, per l’unità operativa oggetto dell’intervento. I valori devono essere calcolati su base annua;
  • individuare opportunità di risparmio energetico per l’unità operativa oggetto dell’intervento che consentano di quantificare il risparmio energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti sino al 2023;
  • quantificare il risparmio energetico, espresso in kWh e tep, e la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, espressa in chilogrammi di CO2 equivalente, per le opportunità individuate. I valori devono essere calcolati su base annua.

INTERVENTI FINANZIABILI

Sono ammissibili i progetti coerenti con il Piano Energetico Regionale finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica.

Sono ammissibili i progetti che si articolano nelle seguenti tre fasi:

Fase 1 (da realizzare entro la data di presentazione della domanda di contributo): valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo complessivo dell’unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica. La diagnosi energetica deve essere realizzata in conformità ai criteri espressi dall’allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014. Sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 19 luglio 2016 alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando; a tal fine fa fede la data di redazione della diagnosi.

Fase 2: elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti sulla base degli interventi previsti dalla diagnosi di cui alla fase 1, tramite:

a) progetti finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas climalteranti nell’unità operativa oggetto dell’intervento attraverso:

  • a) sostituzione di macchinari o componenti con macchinari;
  • b) sostituzione di cicli produttivi
  • c) installazione di sistemi e componenti
  • d) installazione di dispositivi per il riutilizzo
  • e) interventi definiti di tipo “soft”
  • f) interventi diretti all’efficientamento energetico negli edifici delle unità operative
  • g) sostituzione degli apparecchi illuminanti
  • h) installazione di impianti di cogenerazione e di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzati all’autoconsumo

Fase 3: valutazione post intervento di raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti  attraverso, alternativamente:

a) relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento;

b) diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi dall’allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014.

L’intervento deve portare a un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento espresso in kWh. Gli interventi di cui alla lettera h) non concorrono al computo del risparmio energetico.

Le diagnosi energetiche nonché la relazione tecnica asseverata devono essere eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici certificati da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014.

La valutazione post intervento deve evidenziare il raggiungimento dell’obiettivo di progetto nonché i risultati di risparmio energetico in kWh e tep e la riduzione di emissioni di gas climalteranti in chilogrammi di CO2 equivalente. I valori devono essere calcolati su base annua.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti spese:

  • a) costi relativi all’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, nonché le relative spese di montaggio e allacciamento; le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, di un impianto o di una attrezzatura, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
  • b) costi relativi a lavori edilizi e impiantistici, anche per la produzione di energia da fonte rinnovabile, strettamente connessi e dimensionati rispetto al programma di investimenti. Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, incluse nei costi di cui alla presente lettera b), sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000,00;
  • c) spese tecniche per le diagnosi energetiche ante intervento e post intervento. Tali spese sono ammissibili nel limite massimo di euro 5.000,00 ciascuna. Inoltre, dette spese non sono ammissibili se sostenute dalle PMI energivore
  • d) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di euro 10.000,00.
  • e) spesa sostenuta per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, per la fideiussione necessaria per la richiesta dell’anticipo previsto dal bando.

Si previsa che i beni acquistati devono:

  • essere nuovi di fabbrica e funzionali alla realizzazione del progetto proposto;
  • essere utilizzati esclusivamente nella/e unità operativa/e destinataria/e dell’agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all’impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente;
  • appartenere a categorie merceologiche coerenti con l’oggetto sociale e l’attività svolta (codice attività Istat ATECO 2007) dal fornitore;
  • non essere destinati al noleggio e alla produzione di energia per la vendita.

AGEVOLAZIONE CONCESSA

L’agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile .

L’agevolazione è concessa:

  • – nel limite massimo di euro 150.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000,00;
  • – nel limite minimo di euro 24.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari a euro 80.000,00.

Non sono quindi ammesse domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili per un importo inferiore a euro 80.000,00. In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70% dell’importo originariamente ammesso all’agevolazione e non inferiore a euro 80.000,00.

TEMPISTICHE

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno 15 aprile 2020, fino alle ore 15.00 del 15 ottobre 2020.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria.

La presente scheda ha solo scopo informativo. Zenit Project Lab Srl declina ogni responsabilità in caso di errori o lacune. I contenuti della scheda potranno essere oggetto di aggiornamento e approfondimento senza periodicità prestabilita. Per qualsiasi chiarimento e approfondimento potete contattarci all’indirizzo email info@zenitprojectlab.it.