Investimenti 4.0

Credito di imposta Investimenti 4.0 2022-25

Credito di imposta Investimenti 4.0 2022-2025

SETTORI Tutti i Settori
SPESE FINANZIATE Investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio di impresa
BENEFICIARI PMI e Grandi Imprese
TIPO DI AGEVOLAZIONE Credito di imposta
SCADENZA 31/12/2025

PRESENTAZIONE

L’art. 1, comma 44, della legge di Bilancio 2022 proroga e rimodula la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, secondo la logica “Industria 4.0” dei processi produttivi delle imprese e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

In base alla normativa prevista dalla legge di Bilancio 2021  le imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), effettuano investimenti in beni strumentali 4.0 possono accedere a un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1 della legge n. 178/2020.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse dai benefici del credito di imposta:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La fruizione dell’incentivo spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

SPESE AMMISSIBILI

Il nuovo bonus compete per gli investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Sono esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 (ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

AGEVOLAZIONE CONCESSA

L’aliquota agevolativa è pari:

1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (previsti dall’allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

2022

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Dal 2023 al 2025

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (previsti dall’allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

  • 2022-2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
  • 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
  • 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

 Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore  e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A)

  • 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore  e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

4. Altri beni strumentali immateriali (diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B):

  • 2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
  • 2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore  e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni (fiscali e non) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto.

Ai fini della cumulabilità, occorre calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” ovverosia l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta.

TEMPISTICHE E MODALITA’ DI FRUIZIONE

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

La legge di bilancio 2021 ha previsto che per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito di imposta, ai fini della sua fruizione, è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi esclusivamente mediante il modello F24 a decorrere dall’anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento.

Nel caso in cui la quota annuale non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Il credito di imposta e è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale nei seguenti casi:

– investimenti in beni strumentali materiali “non 4.0” effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, indipendentemente dal volume dei ricavi o dei compensi dei soggetti beneficiari;

– investimenti in beni strumentali immateriali “non 4.0” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.

La presente scheda ha solo scopo informativo. Zenit Project Lab Srl declina ogni responsabilità in caso di errori o lacune. I contenuti della scheda potranno essere oggetto di aggiornamento e approfondimento senza periodicità prestabilita. Per qualsiasi chiarimento e approfondimento potete contattarci all’indirizzo email info@zenitprojectlab.it.