Credito di imposta Investimenti 4.0 2021-2022
SETTORI | Tutti i Settori |
SPESE FINANZIATE | Investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio di impresa |
BENEFICIARI | PMI e Grandi Imprese |
TIPO DI AGEVOLAZIONE | Credito di imposta |
SCADENZA | 31/12/2022 |
PRESENTAZIONE
La Legge di Bilancio 2021 proroga l’iperammortamento per i beni materiali e immateriali 4.0 anche per il 2021 e il 2022.
SOGGETTI BENEFICIARI
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Sono escluse dai benefici del credito di imposta:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
La fruizione dell’incentivo spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
SPESE AMMISSIBILI
Il nuovo bonus compete per gli investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuali dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono esclusi:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni indicati nella tabella di cui all’allegato 3 alla legge di Stabilità 2016 (ossia: condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti termali e idrotermali; condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale; materiale rotabile);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
AGEVOLAZIONE CONCESSA
L’aliquota agevolativa è pari:
- per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017): al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
- per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come integrato dalla Legge di Bilancio 2018): al 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
TEMPISTICHE E MODALITA’ DI FRUIZIONE
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:
- in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti di beni immateriali;
- a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti relativi ai beni compresi negli allegati A e B della L. 232/2016.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e successive modificazioni.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
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