Credito di imposta pubblicità 2023
SETTORI | Tutti i Settori |
SPESE FINANZIATE | Investimenti pubblicitari su stampa |
BENEFICIARI | PMI e Grandi Imprese |
TIPO DI AGEVOLAZIONE | Credito di imposta |
SCADENZA | 31/03/2023 |
PRESENTAZIONE
Il “Decreto Energia” (D.L. 17/2022, convertito in legge) ha modificato la disciplina del bonus pubblicità applicabile dal 2023, ritornando a quanto precedentemente previsto sull’approccio incrementale delle spese, con esclusione dall’agevolazione degli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche che digitali.
A partire dal 01.01.2023 il credito d’imposta sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.
In sostanza:
- È concesso un credito d’imposta pari al 75% dell’incremento negli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023 rispetto al 2022.
- Sono ammissibili solo gli investimenti effettuati su stampa quotidiana e periodica anche on line, purché registrata al ROC e/o al Tribunale competente. Non sono ammesse le spese sui media radiotelevisivi.
- Sono ammessi solo gli investimenti effettuati direttamente dall’azienda. Non sono ammessi gli investimenti effettuati tramite agenzia.
- La fatturazione non deve contenere sevizi complementari rispetto alla pubblicità.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito di imposta pubblicità le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e/o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, dal 1. gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023..
In particolare, per la stampa, gli investimenti ammessi al credito d’imposta sono quelli relativi all’acquisto di spazi effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatorio di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Per edizione in formato digitale si intende la testata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a piu’ editori attraverso sito internet collegato alla testata e dotato di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico nonche’ di funzionalita’ per l’accessibilita’ alle informazioni sul sito da parte delle persone con disabilita’.
In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta, la fruibilita’ puo’ essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.
Ai soli fini dell’attribuzione del credito di imposta le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie (ad esempio la realizzazione della grafica), dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dalla normativa sulle imposte sui redditi. Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria trova quindi applicazione il principio di competenza, il quale, per le prestazioni di servizi, stabilisce che i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate. Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizi risultano di competenza dell’esercizio in cui le medesime sono ultimate, senza che abbia invece alcun rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
Non sono ammesse al credito di imposta spese per la pubblicità sulle emittenti televisive/radiofoniche e per altre forme di pubblicità, come ad esempio:
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;
- volantini cartacei periodici;
- pubblicità
- su cartellonistica,
- su vetture o apparecchiature,
- mediante affissioni e display,
- su schermi di sale cinematografiche,
- tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online.
AGEVOLAZIONE CONCESSA
Il beneficio fiscale si applica agli investimenti nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, comparando le spese sostenute nell’anno di riferimento (2023 come primo esercizio relativo al “nuovo credito”) con quelle del periodo precedente (2022), applicando poi la percentuale del 75% a tale differenza.
Viene inoltre richiesto un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, in mancanza del quale la spesa sostenuta per le pubblicità delle tipologie viste in precedenza non risultano agevolabili.
Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse pubbliche stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento De Minimis (l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibili ad un’impresa non deve superare il massimale di 200.000 mila euro su tre esercizi finanziari).
TEMPISTICHE E MODALITA’ DI FRUIZIONE
Per gli investimenti da effettuare nel 2023, è prevista una finestra temporale per la comunicazione per l’accesso al beneficio, che si aprirà dal 1° al 31 marzo 2023.
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2023 dovrà poi essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2024.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro, il richiedente potrà beneficiare del credito a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (di cui all’art. 1 della legge 190/2012).
L’ammontare del credito effettivamente fruibile è disposto, successivamente all’accertamento in ordine agli investimenti effettuati, con provvedimento pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (modello F24) , dopo la realizzazione dell’investimento incrementale e nella misura indicata dallo specifico provvedimento di concessione (il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo).
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