Piano Transizione 5.0

Piano Transizione 5.0

Sostegno alla trasformazione digitale ed energetica delle imprese

   
SETTORI Tutti i settori (con esclusioni)
SPESE FINANZIATE Investimenti, Formazione, Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
BENEFICIARI Imprese di qualsiasi dimensione che effettuano investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato utaliano
TIPO DI AGEVOLAZIONE Credito d’imposta
SCADENZA 31 dicembre 2025

 

PRESENTAZIONE

L’articolo 38 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 6,3 miliardi di euro.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici del Piano Transizione 5.0 tutte le imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI

Per accedere all’incentivo è necessario:

  • Effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0. Anche in questo caso si prevede che i beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • Inserire tali beni in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici.

La riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

Pertanto, se un investimento in beni 4.0 ricade sotto l’ombrello della Transizione 5.0 perchè abilita un risparmio energetico, si applicheranno le norme di questo piano (e non più quelle del piano Transizione 4.0) in relazione alle tempistiche e alle modalità di fruizione dell’incentivo. In particolare: l’interconnessione andrà inclusa nella certificazione ex post; il recupero del credito potrà avvenire in un’unica quota e non in tre. I due incentivi condividono la base dei beni ma poi seguono strade diverse.

Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio, oppure generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

  1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

 

Oltre alla linea dedicata ai beni strumentali, sono attivate anche altre due linee dedicate ai sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia e alla formazione.

Per quanto riguarda autoconsumo e autoproduzione, è possibile quindi beneficiare del credito d’imposta anche per i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Pertanto, nell’ambito degli investimenti localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:

  • gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
  • servizi ausiliari di impianto;
  • impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Per quanto riguarda le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito deve essere calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, che sarà definito nel successivo decreto attuativo che fornirà i numeri medi di riferimento per i diversi scenari in base ai quali parametrare il risparmio energetico garantito dall’investimento.

 

AGEVOLAZIONE CONCESSA

Le aliquote di base del credito d’imposta Transizione 5.0, applicabili nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono pari a:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le aliquote del credito d’imposta nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono pari a:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Infine, nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano:

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto,

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d Transizione 4.0), nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).

 

MODALITA’ E TEMPISTICHE DI FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

La fruizione dell’incentivo non è automatica, essendo condizionata a una preventiva comunicazione, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, dell’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e dell’importo del credito concesso, Il credito d’imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione.

Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione tramite F24. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

L’avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025; tale data, quindi, sancisce sia il termine per l’effettuazione dell’investimento sia il termine per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo; laddove non si abbia sufficiente capienza per scaricare tutto il credito d’imposta maturato entro tale data, lo si potrà fare anche in cinque quote annuali di pari importo.

Inoltre, vi sono degli adempimenti a carico delle imprese, che prima (ex ante) e dopo (ex post) aver effettuato l’investimento dovranno procedere a:

  • una certificazione ex ante
  • una comunicazione ex ante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
  • una certificazione ex post
  • una comunicazione ex post al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Le due certificazioni invece dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente (e riguarderanno invece rispettivamente l’ammissibilità e il completamento degli investimenti. I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:

  • gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

In particolare, la certificazione ex ante deve attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali.

La certificazione ex post deve invece attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Pertanto, anche l’interconnessione dovrà far parte di questa certificazione, indipendentemente dal valore dei beni (non basterà l’auto-dichiarazione sotto i 300.000 euro come avviene nel piano Transizione 4.0).

Le piccole e medie imprese potranno aggiungere al credito d’imposta le spese sostenute per la certificazione ex ante ed ex post fino a un massimo di 10.000 euro.

Le imprese dovranno presentare al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE) la certificazione ex ante nonché la comunicazione ex ante con la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il GSE verifica la completezza della documentazione e trasmette al MIMIT sia l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione sia l’importo del credito che, nel caso in cui vi siano risorse disponibili, risulta prenotato.

Le aziende fruitrici hanno l’obbligo di inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. Saranno quindi ammesse variazioni in diminuzione (es. minori investimenti o minor risparmio) ma non in aumento.

Al termine dell’investimento l’impresa si rivolge nuovamente al GSE inviando una comunicazione di completamento dell’investimento corredata dalla certificazione ex post. A questo punto il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del relativo credito d’imposta definitivo, utilizzabile in compensazione.

E’ necessario attendere i successivi cinque giorni dalla trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dei dati definitivi e presentare entro la data del 31 dicembre 2025 il modello F24 per la fruizione del credito. Se l’impresa non ha capienza per fruire dell’intero credito, può riportare in avanti e utilizzare in cinque quote annuali di pari importo l’ammontare non ancora utilizzato.

Ci sono, inoltre, specifici oneri documentali a carico delle imprese. In particolare, bisognerà conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

In particolare, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dell’art. 38 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 (Beni Agevolabili ai sensi dell’art. 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19).

Il decreto attuativo è intervenuto su questo adempimento con la seguente precisazione: “….le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta di cui all’art. 12 del presente decreto”.

La circolare operativa ha ulteriormente integrato questo adempimento formale come segue: “L’Impresa beneficiaria è, inoltre, tenuta a conservare gli ordini e le fatture attestanti il pagamento in acconto che dovranno essere univocamente riconducibili agli investimenti relativi al progetto di innovazione oggetto dell’agevolazione riportando, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024,

Beni Agevolabili ai sensi dell’art. 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 Codice Identificativo Univoco TR5-XXXXX”.

Pertanto, sarà necessaria una certificazione a cura di un revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per limitare l’impatto di questa ulteriore spesa.

Anche per il Transizione 5.0 è previsto il meccanismo del “recapture”: pertanto, se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

 

FAQ

Quali sono le aziende che non possono beneficiare degli incentivi del Piano Transizione 5.0?

Non possono beneficiare degli incentivi del Piano Transizione 5.0 le imprese in stato di liquidazione o difficoltà finanziaria, né quelle che investono in progetti legati a:

  • combustibili fossili;
  • lo scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra oltre i limiti di riferimento;
  • processi di raccolta e smaltimento di rifiuti;
  • processi generanti scorie classificate come rifiuti speciali pericolosi;
  • beni gratuitamente devolvibili.

 

Modalità di calcolo del risparmio energetico

Il risparmio energetico viene calcolato confrontando i consumi energetici successivi all’implementazione del bene strumentale 4.0 con quelli registrati nell’anno precedente all’investimento. In particolare, se l’azienda dispone di linee o impianti simili a quelli esistenti, il confronto viene effettuato rispetto a questi ultimi. Nel caso in cui non vi siano beni comparabili all’interno dell’azienda o se l’impresa è di nuova costituzione, il confronto sarà basato su uno scenario controfattuale.

 

Mancato raggiungimento dei requisiti minimi di risparmio energetico

Se l’azienda non raggiunge i requisiti minimi di risparmio energetico, potrebbe non essere idonea a beneficiare dei finanziamenti previsti dal Piano Transizione 5.0. In tale circostanza, l’impresa può considerare l’accesso agli altri 6,4 miliardi di euro di credito d’imposta disponibili attraverso il Piano Transizione 4.0 per l’acquisto di beni 4.0 nel biennio 2024-2025.

 

Durata del periodo di osservazione

Il periodo di osservazione stabilito dal Piano Transizione 5.0 impone che le imprese non possano alienare i beni agevolati per i 5 esercizi successivi all’anno dell’investimento. Durante questo periodo, è vietata la vendita di tali beni, salvo sostituzione con altri beni che offrano prestazioni energetiche equivalenti o superiori. Se il bene 4.0 è acquisito in leasing, esso dovrà essere riscattato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’investimento.

 

PER SAPERNE DI PIU’

Scarica le slides del Piano Transizione 5.0 del MIMIT.

La presente scheda ha solo scopo informativo. Zenit Project Lab Srl declina ogni responsabilità in caso di errori o lacune. I contenuti della scheda potranno essere oggetto di aggiornamento e approfondimento senza periodicità prestabilita. Per qualsiasi chiarimento e approfondimento potete contattarci all’indirizzo email info@zenitprojectlab.it.